LA VIDEOSORVEGLIANZA



Videosorveglianza: le telecamere in condominio


La videosorveglianza all’interno degli edifici condominiali, in assenza di precise previsioni legislative, ha rappresentato per molto tempo uno degli argomenti maggiormente dibattuti in seno alla giurisprudenza.

In nome del diritto alla privacy, si è assistito, infatti, per anni ad arresti, oscillanti tra un completo divieto di installazione di apparecchiature in grado di osservare e riprendere le parti comuni dell’edificio, in quanto costituenti “lesione e compressione dell’altrui diritto alla riservatezza” (Trib. Milano n. 4164/1992), un divieto ristretto al singolo condomino quando non vi è alcuna proporzionalità tra la garanzia di sicurezza e la violazione della privacy (Trib. Nola 3.2.2009), sino all’ammissibilità, consentita all’assemblea condominiale tramite l’adozione di una delibera a maggioranza (Cass. N. 5591/2007; Cass. N. 71/2013; Trib. Varese n. 1273/2011; Trib. Roma n. 7106/2009), ed estesa anche al condomino singolo che abbia installato telecamere sulle aree comuni per ragioni di sicurezza, il quale “non commette il reato di cui all’art. 615-bis c.p. – anche laddove le riprese – sono effettuate contro la volontà dei condomini” (Cass. N. 44156/2008).

In questo quadro di incertezze interpretative sulla legittimità o meno dell’installazione e dell’uso delle telecamere all’interno del condominio, è intervenuto, con provvedimento dell’8 aprile 2010, il Garante della Privacy sollecitando un intervento normativo.

Il vuoto normativo, infine, è stato colmato dalla riforma del condominio, L. n. 220/2012, che, per la prima volta si è occupata degli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, attraverso il nuovo art.1122-ter.

Con tale disposizione, il legislatore ha disciplinato la liceità dell’installazione degli impianti da parte dell’assemblea del condominio, prevedendo anche che il quorum per la validità delle deliberazioni adottate dall’assise sia “la maggioranza di cui al secondo comma dell’art. 1136”, ovvero un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Una volta deliberata l’installazione, con le maggioranze richieste ex lege, le modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare, ovviamente, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza.

Tali indicazioni sono state predisposte e pubblicate dal Garante stesso nell’apposita guida “Il condominio e la privacy”, tenendo ben distinte le ipotesi in cui sia il condominio nel suo complesso a decidere di dotarsi di un sistema di videosorveglianza per le aree comuni, da quelle in cui le riprese vengono effettuate dai singoli condomini negli spazi esterni alla loro unità immobiliare.



Impianti condominiali


Quando è l’assemblea condominiale a decidere di installare le telecamere per il controllo delle aree comuni, gli obblighi da rispettare sono i seguenti: segnalazione della presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservazione delle registrazioni per un periodo limitato di tempo, di regola non superiore alle 24-48 ore (salvo necessità di tempi ulteriori, previa richiesta al Garante); ripresa esclusiva delle aree comuni (accessi, garage, ecc.), evitando, possibilmente i luoghi circostanti e i particolari che non risultino rilevanti (strade, esercizi commerciali, altri edifici, ecc.); protezione dei dati raccolti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento dei dati);



Impianto del singolo condomino


Quando l'installazione dell'impianto video è effettuata da persone fisiche (al fine di sorvegliare la propria unità immobiliare, o comunque a fini esclusivamente personali), se le immagini non vengono né comunicate a terzi né diffuse, la questione non rientra tra le norme dettate dal Codice della privacy. Tuttavia, il Garante si è occupato di indicare una serie di regole da rispettare, affinché le installazioni "private" vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni in tema di responsabilità civile e sicurezza dei dati onde evitare di incorrere in illeciti. Così, il singolo condomino: non sarà obbligato a segnalare la presenza del sistema di videosorveglianza con apposito cartello, ma sarà tenuto a installare le telecamere in modo tale da riprendere esclusivamente il proprio spazio privato: l'angolo di ripresa dovrà, quindi, essere limitato alla porta di casa e non a tutto il pianerottolo o alla strada, oppure al proprio posto auto e non a tutto il garage, ecc.

Alle medesime disposizioni vigenti per i sistemi di videosorveglianza, soggiacciono i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche tramite registrazione.

Nel caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, in aperta violazione del Codice della Privacy, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell'applicazione delle sanzioni sia civili che penali collegate alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre ovviamente all'eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

Quanto al valore probatorio, le riprese video effettuate in ambito condominiale, sia dal singolo condomino che dal condominio nel suo complesso, sono da considerarsi mezzi di prova legittimi (Cass. n. 28554/2013). Per la giurisprudenza più recente, infatti, le videoregistrazioni costituiscono "una prova documentale, la cui acquisizione è consentita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. essendo inoltre irrilevante che siano state rispettate o meno le istruzioni del Garante per la protezione dei dati personali, poiché la relativa disciplina non costituisce sbarramento all'esercizio dell'azione penale" (cfr., ex multis, Cass. n. 6813/2013; n. 28554/2013).

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